Polizza assicurativa MBE Safe Value
CONDIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE I – MBE SAFEVALUE
Le seguenti Condizioni Particolari prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali dei capitolati di polizza o
delle Clausole a stampa allegate alla presente.
La garanzia è prestata in base alle dichiarazioni della Contraente, la quale è tenuta a manifestare tutte le circostanze che
possano influire sulla valutazione del rischio.
PREMESSA
-OmissisArt. 1 MERCI ASSICURATE
La presente Sezione di Polizza si intenderà applicabile a tutte quelle merci, prive di copertura assicurativa, per le quali il
cliente abbia aderito al servizio “MBE SafeValue” che consiste in:
- ritiro e presa in consegna della merce presso la sede del Cliente o presso i centri MBE (franchisee);
- predisposizione dell’imballo, se non già effettuato in modo professionale;
- assicurazione;
- spedizione.
Art. 2 MERCI ESCLUSE
Sono escluse dall’assicurazione, salvo esplicito accordo fra le parti prima dell’inizio del trasporto, le spedizioni ed i
trasporti di:
- monete e francobolli in corso di validità;
- piante e animali vivi, merci da trasportarsi a temperatura controllata;
- autoveicoli e motoveicoli;
- esplosivi.
Art. 3 NOTIFICA DEI RISCHI – REGISTRAZIONI
La notifica dei rischi alla Compagnia avverrà mediante l’inserimento, a cura del franchisee, dei dati della spedizione
all’interno della piattaforma informatica gestita da MBE.
I dati sono i seguenti:
a) Se la somma assicurata è strettamente inferiore a € 4.000:
● Scheda rischio sottoscritta dal cliente (Cfr. Allegato 1);
● Foto digitale dell’oggetto (e delle fasi di imballaggio) o dell’imballaggio professionale (clienti business), qualora
già predisposto, da effettuarsi a cura del franchisee.
b) Se la somma assicurata è maggiore o uguale a € 4.000, e minore o uguale a € 50.000:
● Scheda rischio sottoscritta dal cliente (Cfr. Allegato 1);
● Documentazione attestante il valore (fattura, stima, listino ecc.);
● Foto digitale dell’oggetto (e delle fasi di imballaggio) o dell’imballaggio professionale (clienti business), qualora
già predisposto, da effettuarsi a cura del franchisee.
c) Se la somma assicurata è strettamente maggiore di € 50.000:
● Questionario dedicato (Cfr. Allegato 2), da inviare alla Compagnia via e-mail per approvazione.
d) Le spedizioni di gioielli, preziosi si intendono automaticamente assicurate fino ad un valore minore o pari a €
50.000,00 a condizione che il franchisee fornisca:
● Scheda rischio sottoscritta dal cliente;
● Documentazione attestante il valore (fattura, stima, listino ecc.);
● Foto digitale dell’oggetto (e delle fasi di imballaggio) o dell’imballaggio professionale (clienti business), qualora
già predisposto, da effettuarsi a cura del franchisee.
Inoltre, tutti i trasporti di gioielli e preziosi aventi valore superiore a € 25.000 devono essere affidati a corrieri dotati di
adeguati sistemi di protezione.
L’ammontare del danno indennizzabile sarà calcolato previa deduzione dello scoperto di cui all’Art. 5.
e) Le spedizioni di orologi di lusso si intendono automaticamente assicurate fino ad un valore minore o pari a € 7.500,00, a
condizione che il franchisee fornisca:
● Scheda rischio sottoscritta dal cliente;
● Documentazione attestante il valore (fattura, stima, listino ecc.);
● Foto digitale dell’oggetto (e delle fasi di imballaggio) o dell’imballaggio professionale (clienti business), qualora già
predisposto, da effettuarsi a cura del franchisee.
f) Le spedizioni di opere d’arte si intendono automaticamente assicurate fino ad un valore minore o pari a € 6.000,00, a
condizione che il franchisee fornisca:
● Scheda rischio sottoscritta dal cliente;
● Documentazione attestante il valore (fattura, stima, listino ecc.);
● Foto digitale dell’oggetto (e delle fasi di imballaggio) o dell’imballaggio professionale (clienti business), qualora già
predisposto, da effettuarsi a cura del franchisee.
Inoltre, su tutti i trasporti di opere d’arte aventi valore superiore a € 6.000,00, l’ammontare del danno indennizzabile sarà
calcolato previa deduzione dello scoperto di cui all’Art. 5.
I franchisee hanno comunque l'obbligo di conservare distinte, documenti, registro dei trasporti o documenti
equipollenti a disposizione della Società unitamente ai documenti di trasporto.
La Società avrà facoltà di ispezionare tramite i propri incaricati, in qualsiasi momento negli orari di ufficio, tutta la
documentazione riguardante i trasporti assicurati unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale della Contraente che
abbia attinenza con gli stessi quali i Registri degli acquisti, i Registri delle fatture emesse, la dichiarazione annuale
dell’I.V.A. sui quali, se richiesto, la Contraente dovrà fornire i chiarimenti del caso.
Art. 4 MEZZI DI TRASPORTO E MASSIMALI
La garanzia è operante per le spedizioni ed i trasporti rientranti nella presente assicurazione effettuate con i mezzi
sottoindicati per le somme massime a fianco degli stessi specificate che la Società garantisce per ogni sinistro o serie di
sinistri derivanti da un unico avvenimento.
€ 200.000,00 per sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico evento
€ 200.000,00 per singolo mezzo di trasporto, ridotto a
€ 50.000,00 per singolo collo
Con i seguenti sottolimiti:
€ 20.000,00 per prodotti e accessori di telefonia mobile e tablet, per ciascun mezzo di trasporto
€ 2.000,00 per prodotti e accessori di telefonia mobile e tablet, per singolo collo
€ 6.000,00 per opere d’arte
€ 7.500,00 per orologi di lusso
€ 10.000,00 per merci usate, elevato a
€ 20.000,00 per macchinari usati
€ 6.000,00 per singolo collo giacente presso i centri PUDO
€ 500,00 per documenti
€ 1.000,00 per voucher, ticket, buoni acquisto (a titolo esemplificativo e non limitativo) per il
valore facciale indicato ed assicurato.
Dette somme si intendono garantite a Primo Rischio Assoluto.
Si precisa altresì che la garanzia è operante a condizione che l’imballaggio sia di tipo professionale e dunque realizzato
dal franchisee MBE o da Clienti di tipo “Business” dei franchisee stessi.
Limitatamente ai beni acquistati da Case d'Asta che non superano €. 1.000,00, il valore assicurabile deve intendersi
comprensivo delle commissioni applicate da queste ultime. Tale maggiorazione non può comunque essere superiore al
30% del valore del bene venduto e deve risultare da documentazione certa che indichi separatamente il valore di
vendita e le commissioni applicate. Resta comunque inteso che il valore indicato non costituisce stima accettata da parte
degli Assicuratori.
Art. 5 SCOPERTO - FRANCHIGIA
Eventuali perdite o danni risarcibili sotto la presente polizza saranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:
- 25% sul danno per opere d'arte il cui valore superi la somma di € 6.000,00;
- 15% del danno per tutte le merci seguenti: Vetro, Ceramica, Porcellana. Scoperto non applicabile in caso di
mancata consegna o furto o rapina;
- 10% del danno indennizzabile, con un minimo di € 1.000, per gioielli e preziosi tra i €25.000,00 (estremo incluso)
e i €50.000,00 (estremo incluso). Lo scoperto si applica alle perdite conseguenti a rapina, furto totale o parziale,
manomissione, mancata riconsegna, smarrimento e ammanchi in genere;
- 25% per orologi di lusso di valore superiore a €. 7.500.
Art. 6 MONETE DA COLLEZIONE
A parziale deroga dell’Art. 3 “Esclusioni Merceologiche”, la garanzia si intende operante per le spedizioni ed i trasporti di
monete da collezione, anche se in materiale prezioso.
Il massimale per tale tipologia di merce è di € 6.000,00 per singolo collo e per ciascun mezzo di trasporto.
Eventuali perdite o danni risarcibili saranno liquidati previa deduzione di una franchigia fissa pari a € 250 per ogni e
qualsiasi evento, calcolata o applicabile sull’ammontare risarcibile, fermo lo scoperto del 25% previsto per le monete il
cui valore superi la somma di € 6.000,00 di cui all’Art. 5 della presente Sezione.
Art. 7 CLAUSOLA BAGAGLIO
Si intendono incluse in garanzia le spedizioni di bagagli per le quali il Cliente abbia aderito al servizio "MBE SafeValue",
alle seguenti condizioni:
Indennizzo: € 500,00 in caso di mancata consegna o smarrimento del bagaglio, con esplicita accettazione della
Compagnia della presunta mancata consegna una volta trascorsi 15 giorni dalla data di consegna prevista e indicata
dall'affiliato MBE secondo gli standard previsti.
Premio imponibile:
-OmissisArt. 8 PUDO
Si intende inclusa in garanzia la giacenza delle merci assicurate in corso di transito presso i punti PUDO come
precedentemente definiti.
La garanzia viene prestata all’interno delle Sezioni SafeValue, SafeValue 4 Business e SafeValue Essential salvo
applicare il massimale di € 6.000,00 per ogni sinistro.
-Omissis-
Si prega di notare che il presente documento è un estratto della polizza originale per cui in caso di discrepanze tra
questa versione ed il testo originale di polizza, quest’ultimo prevarrà sempre su qualsiasi altro documento:
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diritti sono riservati). Qualsiasi riproduzione o distribuzione non è autorizzata. Il servizio MBE SafeValue è soggetto a
termini e restrizioni e si fonda sulle Condizioni Generali, Addizionali e Particolari della Polizza stipulata tra il Franchisor e
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia con costo inscindibile dal servizio MBE SafeValue.
