Polizza assicurativa MBE Safe Value Art

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali, integrate, agli effetti della delimitazione e

della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della Legge Italiana, dalle clausole e condizioni richiamate

negli allegati che il Contraente dichiara di conoscere.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (inesatte o reticenti)

La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o

dell'Assicurato, i quali hanno l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo

momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio e sul suo apprezzamento.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla

valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa

cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

In particolare, il Contraente e/o Assicurato devono dichiarare:

a) se le merci appartengono alla categoria delle merci infiammabili, esplodenti, pericolose o deperibili;

b) se le merci siano di trasbordo o di rispedizione con indicazione del luogo di origine e della data di arrivo;

c) se siano previste clausole che comportino esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto

disposto dalla Legge o dalle Convenzioni Internazionali;

d) il nome della nave per gli effetti di cui all'articolo 523 del Codice della Navigazione;

e) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su

navi - traghetto e/o RO-RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate;

f) se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo.

Art. 3 - Condizioni di assicurabilità relative all’esecuzione del trasporto

L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi

conformi alla Clausola di Classificazione o eventuale analoga clausola straniera contenuta nel presente contratto.

La Società non risponde dei sinistri a determinare i quali abbia concorso la colpa con previsione dell'Assicurato

nell'utilizzazione del mezzo di trasporto, ove di questo l'Assicurato disponga, ovvero nella scelta del mezzo di trasporto

o del vettore, spedizioniere o altro intermediario allorché il trasporto sia affidato a terzi.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della Polizza

-OmissisArt. 5 - Stipulazione del contratto e successive modifiche

-OmissisArt. 6 - Coassicurazione

-OmissisArt. 7 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni

presso diversi Assicuratori, si applica l'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 8 - Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli

aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale

del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla

comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile. e rinuncia al relativo diritto di

recesso. Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all’applicazione di un premio minimo, l’importo versato dal

Contraente per l’annualità in corso si intende comunque acquisto dalla Compagnia e le eventuali rate di premio

successive alla comunicazione restano invariate.

Art. 10 - Imposte e/o tasse e/o oneri anche fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri anche fiscali stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e

futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico esclusivo dell'Assicurato anche se il

pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 11 - Scoperto/Franchigia

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello

scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, restando tale scoperto/franchigia e minimo a

carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo, farli

assicurare da altri.

Art. 12 - Sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti stabiliti in Polizza,

viene attribuito allo stesso sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi

direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 13 - Sinistri - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose

che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione

mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il

progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 14 - Interpretazione del testo di Polizza

La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di Variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono

essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato

attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza, relative Appendici e Atti di Variazione, conservano il medesimo

particolare significato ovunque esse appaiano.

Art. 15 – NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

CONSTATAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Il Contraente e/o Assicurato, a richiesta degli Assicuratori, sono tenuti a fornire gli elementi presi a base per la

determinazione del valore assicurato, nonché i documenti atti a comprovare il medesimo.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- comunicare all'Assicuratore, appena venga a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono

all'avvenimento;

- apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme

prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro ne abbia la detenzione fino

all'atto della riconsegna;

- chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna a destino,

l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dall'Assicuratore. La constatazione dei danni, occorrendo

mediante perizia, dovrà, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto

eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, dovrà essere redatto verbale in

contraddittorio con l'Amministrazione interessata.

Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui l'Assicuratore non ha un proprio Commissario di

Avaria o Perito designato, si dovrà richiamare l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o

dell’Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti Autorità locali.

In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere

effettuati non appena constatato il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;

fare quanto e possibile per evitare o diminuire il danno:

- l'Assicuratore ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e

senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;

- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa

contro ogni eventuale responsabile;

- compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dall'Assicuratore, che se ne assume ogni onere e

responsabilità;

- astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto dell'Assicuratore;

- fornire all'Assicuratore ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro ai fini dei

precedenti commi.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicheranno gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

PAGAMENTO DEI DANNI

Il pagamento delle indennità sarà effettuato, contro rilascio di quietanza, quando l'Assicurato avrà:

- provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e, per le Assicurazioni a viaggio, consegnato

l'Originale della Polizza o il Certificato di Assicurazione;

- dichiarato se e quali altre Assicurazioni siano state stipulate sulla stessa merce;

- consegnato i documenti del trasporto, il certificato di avaria, il verbale e l'eventuale perizia relativi alla

constatazione del danno redatti a cura del Commissario di avaria o delle altre persone o Autorità indicate nell'Art.

"Obblighi in caso di Sinistro", nonché se richiesto dall'Assicuratore, ogni altro documento utile per accertare le

circostanze del Sinistro;

- consegnato, a richiesta dell'Assicuratore, la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;

- esibito la fattura e gli altri documenti originali comprovanti il valore risarcibile delle merci ai sensi dell'Art. "Valore

risarcibile".

CONDIZIONI ADDIZIONALI

Art. 1 CONTRAENTE

-OmissisArt. 2 MERCI ASSICURATE

Formano oggetto della presente garanzia le movimentazioni delle merci oggetto del servizio "MBE SafeValue” e/o "MBE

SafeValue 4 Business” e/o “MBE SafeValue Art" e/o “MBE SafeValue Essential” offerti dalla Contraente per il tramite dei

suoi franchisee, come meglio descritto nelle relative Sezioni di Polizza.

Art. 3 MERCI ESCLUSE

Vedasi quanto riportato nelle Sezioni di polizza.

Art. 4 VALIDITA’ TERRITORIALE

La polizza è valida per le spedizioni ed i trasporti effettuati nell’ambito dei paesi del Mondo intero, con esclusione delle

spedizioni e dei trasporti effettuati a/da/per/in:

1. i Paesi e territori sanzionati che sono soggetti alla Sanction Limitation and Exclusion Clause JC 2010/014 di

cui all’allegata clausola;

2. i seguenti Paesi: Cuba, Siria, Corea del Nord, Iran e Crimea, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia,

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavia (compreso Transnistria) Federazione Russa, Tajikistan, Turkmenistan,

Ucraina e Uzbekistan;

3. i seguenti Paesi: Afghanistan, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea,

Iraq, Libano, Libia, Mali, Myanmar, Nicaragua, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Venezuela, Yemen, Zimbabwe;

4. le località ed i paesi che al momento dell’inizio del trasporto risultino con livello di rischio classificato almeno

come “Very high” e/o superiore (come ad esempio Severe e/o Extreme) sul sito internet

https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980ed

f8cc2 gestito dall’organizzazione Exclusive Analysis.

Fermi i limiti previsti all’allegata Clausola denominata Sanction Limitation and Exclusion Clause JC 2010/014, per i

seguenti Paesi:

- i paesi di cui al precedente punto 3;

- le località ed i Paesi che al momento dell’inizio del trasporto risultino con livello di rischio classificato almeno

come “Very high” e/o superiore (come ad esempio Severe e/o Extreme) sul sito internet

https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980ed

f8cc2 gestito dall’organizzazione Exclusive Analysis.

A condizione che i Paesi sopra indicati non rientrino tra quelli soggetti alla Sanction Limitation and Exclusion

Clause JC 2010/014 di cui al punto 1 e/o dell’elenco previsto al punto 2, è data facoltà alla cliente di richiedere la

copertura - prima dell’inizio del rischio - per singoli trasporti e/o spedizioni che saranno eventualmente tenuti

coperti in base a termini e condizioni da convenirsi di volta in volta.

Art. 5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La garanzia Assicurativa viene prestata in base alle Condizioni Generali di Polizza integrate dalle seguenti clausole:

TERRESTRE

• Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009

• Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009;

• Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009 (limitatamente alle spedizioni a mezzo navi-traghetto).

AEREO

• Institute Cargo Clauses (Air) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009;

• Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.2009;

• Institute War Clauses (Air Cargo) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009 (con esclusione della tratta terrestre).

MARITTIMO

• Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009;

• Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009;

• Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009 (con esclusione della tratta terrestre).

Formano parte integrante della presente Polizza le seguenti allegate clausole:

• Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion

Clause Ed. 10.11.2003;

• Institute Classification Clause ed. 1.1.2001 e relativa tabella dei sovrappremi per età nave

• Marine Cyber Endorsement LMA 5403 Ed. 11/11/2019

• Cargo ISM Endorsement

• Termination of Transit Clause (Terrorism)

• Sanction Limitation Exclusion Clause JC2010/014

• Communicable Disease Exclusion Clause JC2020/011

Art. 6 MEZZI DI TRASPORTO E MASSIMALI

Vedasi quanto riportato nelle Sezioni di polizza.

Art. 7 SCOPERTO - FRANCHIGIA

Vedasi quanto riportato nelle Sezioni di polizza.

Art. 8 VALORE RISARCIBILE

Il valore risarcibile sarà determinato in base ai seguenti elementi:

per le merci nuove (ovvero tutte le merci spedite nell’imballo originario ed acquistate entro i tre mesi precedenti la

spedizione):

- valore di fattura di vendita; oppure

- scontrino fiscale del bene acquistato e spedito tramite MBE; oppure

- dichiarazione di valore supportata da un listino ufficiale di vendita; oppure

- valore dichiarato in base ad apposita scheda compilata e sottoscritta dal cliente (fino a € 4.000) – Cfr. Allegato 1.

per le merci usate:

- valore commerciale dell’oggetto al momento del sinistro.

Tali valori saranno aumentati del costo dell’imballaggio e del costo della spedizione sostenuti dal Cliente, dei quali

MBE dovrà dare evidenza.

Si conviene di includere nel valore assicurabile anche i dazi e gli altri oneri doganali, purché quantificabili sulla

base della stima preventivamente effettuata dai Centri MBE tramite gli strumenti informatici messi a disposizione

dal Franchisor, prevedendo l’indennizzo esclusivamente previa presentazione di documentazione comprovante i

dazi effettivamente sostenuti dal cliente MBE.

Di tali importi dovrà essere fornita idonea evidenza ai fini della liquidazione del danno.

L’importo totale così ottenuto (valore dichiarato della merce, costi di imballaggio, costi della spedizione, dazi e

altri oneri doganali) si intende interamente coperto dalla presente copertura.

I valori dichiarati non equivalgono a stima.

Salvo quanto eventualmente e diversamente previsto nelle Sezioni di polizza.

Art. 9 IMBALLAGGIO

Premesso che il franchisee si impegna, anche in nome e per conto delle Assicurate, ad imballare l’oggetto assicurato

consegnatogli dal cliente con la dovuta cura e diligenza, sia in relazione alla tipologia delle merci spedite sia in relazione

al mezzo di trasporto impiegato e alla relativa destinazione. Si precisa che l’imballaggio stesso così come attualmente

predisposto dal franchisee per l’effettuazione delle spedizioni si intende comunque accettato dalla Società. Ciò vale

anche per gli imballaggi di tipo professionale già predisposti da clienti “Business” dei franchisee.

Non sono compresi in copertura gli oggetti consegnati già imballati dall’utente, a meno che tale imballaggio non

sia di tipo professionale.

Salvo quanto eventualmente e diversamente previsto nelle Schede di polizza.

Art. 10 MERCI USATE

Dalla garanzia si intendono esclusi tutti i danni preesistenti o comunque non specificatamente attribuibili ad un

avvenimento di trasporto avvenuto durante l’operatività della presente polizza, nonché i danni di abrasione,

ammaccatura, graffiatura, scheggiatura, sverniciatura, ruggine, ossidazione o di natura estetica che non

compromettano la funzionalità del bene.

Art. 11 MERCI RESE

La garanzia Assicurativa viene estesa a coprire le eventuali "merci rese" purché riposte negli imballi originali e/o imballi

equivalenti. Si precisa che per merci rese si devono intendere esclusivamente quelle spedizioni (Assicurate con il

presente contratto) che giunte regolarmente a destino vengono respinte e/o restituite a qualsiasi titolo al mittente.

Art. 12 OPERAZIONI "CARICO E SCARICO"

Le operazioni di carico e scarico sul/dal mezzo di trasporto s'intendono Assicurate a condizione che le stesse vengano

effettuate con mezzi idonei. Si precisa che per "carico" si intende l'operazione di sollevamento delle merci per essere

deposte sul mezzo di trasporto, e per "scarico" l'operazione esattamente contraria.

Art. 13 NOTIFICA DEI RISCHI – REGISTRAZIONI

Vedasi quanto riportato nelle Sezioni di polizza.

Art. 14 TASSO APPLICABILE

-OmissisArt. 15 PREMIO MINIMO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

-OmissisArt. 16 CLAUSOLA TRAGHETTI

Viene convenuto fra le Parti che durante la permanenza degli autocarri a bordo di navi-traghetto in servizio fra porti dei

Compartimenti Marittimi Italiani ed Europei nonché del bacino del mediterraneo (se previsti dalla copertura), la garanzia

per le merci Assicurate, caricate a bordo degli autocarri, è prestata alle condizioni della presente Polizza, compreso il

rischio di getto e/o asporto dal mare.

Art. 17 CARICAZIONE SOPRACOPERTA

Relativamente ai trasporti marittimi o per acque interne, a parziale deroga e complemento di quanto previsto

dall’Art. 8 delle Condizioni Generali, in caso di caricazione sopracoperta di merci non in container all’insaputa

dell’Assicurata, la garanzia si intende prestata a termini delle Institute Cargo Clauses (C) ed. 1.1.2009 con

l'inclusione del rischio di furto, mancata consegna e smarrimento nonché getto e/o asporto della merce da parte

del mare, ferme restando, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite.

La limitazione di cui sopra non si applica in caso di trasporti a mezzo navi portacontainer e/o navi traghetto e/o

navi Ro/Ro.

Art. 18 AVARIA COMUNE

I contributi provvisori di avaria comune saranno rimborsati dalla Società in proporzione ed entro i limiti della

somma assicurata, dietro presentazione delle ricevute di deposito debitamente girate in bianco dal depositante.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurata del contributo di avaria comune dovuto dal medesimo in base

ad apposito regolamento fatto in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino,

sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente polizza.

L’operatività della presente clausola non determina in alcun caso un incremento della somma assicurata. Pertanto,

nel caso in cui la somma assicurata ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società risultasse

inferiore al valore contributivo, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del

contributo espresso in valuta diversa da quella di polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del

compimento della spedizione.

Art. 19 MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO

La Società non risponde, in nessun caso, di qualsiasi perdita, danno o spesa, occorsi o sostenuti alle merci

assicurate a seguito di mancata effettuazione del viaggio previsto o dall’impedimento o cambiamento del

medesimo dovuti ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive ed atti qualsiasi di Governi, Autorità o popoli.

Art. 20 DANNI ALLE CONFEZIONI

In caso di danno, risarcibile a termini di polizza, ad etichette, capsule, scatole, astucci, involucri od altro materiale

costituente la confezione della merce assicurata senza che vi sia stato danno al prodotto, la Società si impegna a

rimborsare esclusivamente l'ammontare relativo al costo del nuovo confezionamento con il limite massimo del valore

assicurato.

Art. 21 CONSTATAZIONE DEI DANNI

Fermo restando quanto previsto dagli art. 10 e segg. delle Condizioni Generali l’Assicurata è tenuta a:

• dare disposizioni affinché in caso di sinistro grave sia data immediata notizia telefonica o scritta alla Società

AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Milano – Piazza Vetra 17 - Telefono 02/36901 –

e-mail: denunce.marine@aig.com onde la stessa possa disporre per l'intervento del proprio Commissario di

Avaria sul luogo del sinistro;

• prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno

• non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del

veicolo e del carico prima dell’intervento del Commissario d’Avaria o del perito designato dalla Società.

L’Assicurata dovrà, inoltre, espletare tutti gli atti necessari per la definizione del danno, la tutela e la salvaguardia

dei diritti della Società, permettere la rilevazione delle merci danneggiate, mettere a disposizione tutti i

documenti a prova dell'esistenza, genere e valore delle merci assicurate, nonché salvaguardare i diritti di rivalsa

nei confronti di ogni eventuale responsabile.

In caso di furto o rapina, l’Assicurata, o chi per essa, dovrà darne immediata denuncia alle Autorità fornendo

circostanziata descrizione dei fatti, gli elementi idonei a identificare e quantificare la merce, le generalità

dell’autista, di eventuali accompagnatori e testimoni, nonché l’esistenza e l’eventuale attivazione di

apparecchiature antifurto o altri sistemi di protezione e ottenere copia della denuncia.

Art. 22 PERITO INCARICATO

Si conviene tra le Parti che la gestione dei sinistri è affidata alla seguente Società peritale:

● Lercari S.r.l.

Art. 23 CHIUSA INCHIESTA

Qualora a seguito di un sinistro sia avviata dalle competenti Autorità un’inchiesta giudiziaria sui fatti che hanno

determinato il sinistro, la Società non si avvarrà della facoltà di rinviare la liquidazione del danno sino alla presentazione

del documento di chiusa inchiesta.

Quanto sopra non potrà tuttavia essere fatto valere nel caso sia fondato ritenere che il sinistro sia stato determinato da

dolo della Contraente e/o Assicurata nonché infedeltà e/o azione dolosa dei rispettivi dipendenti.

L’Assicurata si impegna comunque a fornire la suddetta documentazione di chiusa inchiesta non appena predisposta

dalle Autorità ed a restituire alla Società quanto dalla stessa liquidato nel caso in cui dovessero emergere

comportamenti dolosi a suo carico.

Art. 24 MERCI FATTURATE IN VALUTA

Nel caso di danni subiti dalle merci assicurate che risultino vendute/acquistate in valuta estera, gli stessi saranno risarciti

in Euro con controvalore da conteggiarsi al giorno dell'emissione della fattura stessa.

L’assicurazione in valuta estera sarà ammessa a condizione che il pagamento del premio corrispondente sia effettuato

nella stessa valuta.

Art. 25 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE

L’omissione di dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore

e/o omissione e/o ritardata comunicazione non intenzionale od involontaria commessa dalla stessa o dalle persone di cui

deve rispondere a norma di legge, nonché amministratori e/o dirigenti non pregiudicheranno questa assicurazione.

Resta inteso che la Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio calcolato

proporzionalmente rispetto al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza

aggravante si è verificata ed anche se nel frattempo il rischio si è concluso.

Art. 26 RIVALSA

L'azione di rivalsa nei confronti di Terzi sarà esperita nei termini consentiti dalle Leggi e/o Convenzioni Nazionali ed

Internazionali applicabili, impegnandosi la Contraente, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, a compiere tutti gli

atti necessari per salvaguardare detta azione di rivalsa nei confronti dei Terzi responsabili.

Art. 27 ABBANDONO

L'Assicurato, limitatamente a Sinistri verificatisi nel corso del viaggio marittimo o aereo o per acque interne e risarcibili a

termini del contratto, può abbandonare all'Assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi

rispettivamente previsti dagli Artt. 541 e 1007 del Codice della Navigazione.

Art. 28 LIMITE DELL'INDENNIZZO

La somma Assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore oltre i compensi dei suoi

commissari di avaria o periti (che sono rimborsabili ogni qualvolta il danno sia a carico dell'Assicuratore).

Le spese straordinarie non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico dell'Assicuratore saranno

da questi rimborsate, salvo che non siano ammissibili in avaria generale, in proporzione alla somma Assicurata e anche in

eccedenza alla stessa.

Rientrano nella suddetta casistica, previo accordo con gli Assicuratori, anche le spese di rispedizione delle merci in

seguito a Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza.

Art. 29 ISPEZIONI DELLA COMPAGNIA

Si conviene che gli Assicuratori hanno il diritto in qualsiasi momento, purché nelle ore d'ufficio, di effettuare ispezioni e

verifiche di tutte le registrazioni e documenti della Contraente che possano avere attinenza con la presente copertura

Assicurativa.

Art. 30 DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO

-OmissisArt. 31 DISDETTA DAL CONTRATTO

-OmissisArt. 32 DISDETTA RISCHI GUERRA E SCIOPERI

Per quanto riguarda la garanzia per i rischi di guerra e/o scioperi gli Assicuratori possono liberarsi da tale impegno

in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne le spedizioni da e per gli Stati

Uniti per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall’invio della

relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata o PEC.

Tale impegno per i rischi scioperi cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di

guerra, vi sia o non vi sia dichiarazione di guerra, tra almeno due dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti

d’America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Di conseguenza, le applicazioni successive allo scadere delle suddette 48 ore non sono assicurabili per i rischi

scioperi e gli Assicuratori non saranno tenuti ad effettuare alla Contraente/Assicurata alcuna notifica di disdetta.

Art. 33 ESCLUSIONE RISCHI GUERRA IN CASO DI GUERRA TRA LE CINQUE POTENZE

Il presente articolo esclude perdite, danni, responsabilità o spese derivanti dallo scoppio di una guerra (che vi sia o

meno una dichiarazione di guerra) tra almeno due dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia,

Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

Art. 34 LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto e tutti i suoi allegati sono regolati dalla legge italiana e assoggettati alla giurisdizione italiana.

Art. 35 DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non riferito nella presente Polizza, le Parti Contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e Leggi

complementari della Repubblica Italiana.

Art. 36 FORO COMPETENTE

Le parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 28 C.C., che per ogni controversia nascente

dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente

competente il Foro di Milano.

Art. 37 COASSICURAZIONE E DELEGA

-OmissisArt. 38 INTERMEDIARIO

-Omissis-

CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE III – MBE SAFEVALUE ART

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione si intende prestata al fine di garantire l'attività della Contraente e dei suoi Franchisee

(ovvero, gli Assicurati), la quale consiste:

● Nella ricezione, da parte dei singoli centri di raccolta dei Franchisee, della merce da assicurare priva di imballaggio,

come consegnata dai Clienti;

● Nella predisposizione di apposito e idoneo imballaggio, corrispondente alle caratteristiche della merce da

assicurare, eseguito in modo professionale dall'Assicurato;

● Nella spedizione della merce imballata di proprietà del singolo Cliente dell'Assicurato.

La garanzia si intende operante dal momento del ritiro e presa in consegna della merce assicurata presso la sede del

Cliente o presso i centri MBE (franchisee), presso il singolo centro del Franchisee, prosegue durante la giacenza presso

quest'ultimo (per un massimo di 48 ore dal momento della consegna) ai sensi dell'Art. 12 "Giacenza Presso i Centri dei

Franchisee" di cui alle Condizioni Particolari, e continua durante l'ordinario corso di transito di suddette merci fino alla

consegna presso il destinatario finale.

Nei casi in cui, per motivi non riconducibili alla operatività della contraente, non fosse possibile rispettare il limite

temporale di 48 ore sopraindicato, la copertura sarà ugualmente operante ma con un limite di €. 25.000,00 per collo e €.

100.000,00 in aggregato per singolo centro MBE e per evento.

Con esclusivo riferimento ai Clienti "Business", si conviene che la garanzia operi anche nel caso in cui l'imballaggio sia

effettuato da quest'ultimi e non dall'Assicurata, qualora lo stesso sia realizzato in modo professionale; per la suddetta

categoria di Clienti, la copertura si intende estesa anche all'eventuale tragitto intercorrente tra la presa in consegna

della merce presso la sede del Cliente ed il centro del Franchisee.

Art. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

a) dolo e/o colpa grave del Contraente; qualora il Contraente non sia persona fisica, ha rilievo il dolo e/o la colpa grave

dei suoi legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali e dei suoi

dipendenti;

b) furto con destrezza;

c) vizio proprio, qualità insite, deterioramento e lesioni preesistenti delle merci assicurate; screpolature preesistenti e

conseguenti cadute di colore;

d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio, qualora non effettuati dalla Contraente e salvo quanto previsto dall'Art.

"Imballo Accettato";

e) influenza di temperatura, umidita ed in genere di clima se non conseguenti a guasto e/o arresto dell'impianto di

climatizzazione;

f) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;

g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini.

Art. 3 MERCI ASSICURATE

Formano oggetto della presente garanzia i trasporti e spedizioni di merci "Fine Art" inerenti all'attività della Contraente

come sopra descritta, aventi valore pari o superiore ad € 1.000,00, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

● Beni provenienti da Case d'asta;

● Oggetti realizzati in materiale prezioso;

● Oggetti aventi valore artistico;

● Oggetti d'antiquariato (incluse monete e banconote);

● Oggetti da collezionismo (incluse monete e banconote).

Art. 4 RIMBORSO NOLI AEREI

● In caso di perdita o danni ai beni Assicurati coperti dalla presente Polizza, resta inteso che gli Assicuratori

rimborseranno i costi addizionali dei noli aerei sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione dell'oggetto Assicurato e/o

di parti di ricambio anche se in origine i beni Assicurati non erano stati spediti per via aerea.

● Quanto sopra si applicherà anche in caso di avaria generale nel caso debbano essere rispettati tempi di consegna

predefiniti.

● Il limite di risarcimento relativo a questa clausola non potrà eccedere l'importo di € 15.000,00 per Sinistro e/o serie

di Sinistri derivante da uno stesso avvenimento e per annualità assicurativa.

Art. 5 MERCI ESCLUSE

Sono espressamente escluse dall'Assicurazione le seguenti merci: carte valori, monete (salvo quanto previsto all'articolo

3), documenti, merci aventi valore di affezione, masserizie ed effetti d'uso, esplosivi, animali vivi, merci danneggiate e/o

avariate nonché - salvo patto contrario - merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata, telefoni cellulari e

tablets.

Per quanto concerne le merci di proprietà dei dipendenti della Contraente e degli altri soggetti a favore dei quali è

operante la garanzia, le stesse si intenderanno assicurabili qualora vengano rispettate le medesime condizioni (formali

ed operative) previste per le merci di proprietà di terzi.

Art. 6 CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

Durante il trasporto la garanzia e subordinata alle seguenti condizioni:

● che il trasporto terrestre venga affidato solamente ed esclusivamente ai corrieri che hanno stipulato convenzioni

e/o accordi con il franchisor.

● che nei trasporti a mezzo autocarro siano utilizzati veicoli furgonati adeguatamente attrezzati e ininterrottamente

sorvegliati anche durante le soste;

● che nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi;

● che durante le traversate marittime con navi traghetto RO-RO le merci rimangano a bordo degli autocarri;

● che nei trasporti marittimi le merci siano poste in container ovvero siano caricate sottocoperta;

● che durante i trasporti lagunari o lacuali siano utilizzati mezzi esclusivamente dedicati e ininterrottamente

sorvegliati anche durante le soste;

● che nei trasporti a mezzo aereo, all'atto della compilazione del documento di trasporto, siano riportate le

indicazioni necessarie all'identificazione del tipo di merce trasportata e delle particolarità della stessa:

● che durante le giacenze di transito, nelle quali le merci rimangono in consegna al vettore, le stesse siano custodite

in locali chiusi con impianto antintrusione attivato ovvero sorvegliate ininterrottamente.

Art. 7 MASSIMALI DI GARANZIA

Le somme massime che gli Assicuratori garantiscono per ogni Sinistro o serie di Sinistri derivanti da un unico

avvenimento, sono limitate a:

€ 200.000,00 per ogni nave;

€ 200.000,00 per ogni nave-traghetto e/o roll-on/roll-off;

€ 200.000,00 per ogni chiatta fluviale;

€ 200.000,00 per ogni giacenza tecnica in corso di transito;

€ 200.000,00 per ogni vagone e/o convoglio ferroviario;

€ 200.000,00 per ogni aereo;

€ 200.000,00 per ogni autocarro, autotreno, autoarticolato e furgone di Terzi;

€ 200.000,00 per ogni autocarro, autotreno, autoarticolato e furgone di proprietà della Contraente;

€ 15.000,00 per spese relative a "costi di smaltimento e/o distruzione".

Sino alla concorrenza dei suddetti limiti e sottolimiti convenuti, la presente sezione III - SafeValue Art opera a Primo

Rischio Assoluto.

Nel caso in cui la Contraente avesse la necessita di assicurare somme superiori ai limiti sopra indicati, la stessa dovrà

darne comunicazione agli Assicuratori prima dell'inizio del viaggio ed ottenere la relativa autorizzazione scritta.

Eventuali eccedenze di massimale verranno garantite nella forma "A Valore Intero".

Art. 8 FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

I danni e le perdite risarcibili a termini della presente Polizza saranno cosi liquidati:

● Con deduzione dello scoperto del 10% dell’importo indennizzabile - con un minimo di 1.000€ - relativamente alle

spedizioni di merce con valore superiore o uguale ad € 10.000,00;

● Con deduzione dello scoperto del 20%, dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 1.000,00 durante la

giacenza presso il singolo centro del franchisee, qualora l'impianto di allarme fosse inefficiente e/o non

funzionante.

Art. 9 NOTIFICA DEI RISCHI

La Contraente e/o le Società del Gruppo identificate nei certificati di polizza e/o i franchisees che si riferiscono alle

stesse, non sono tenuti a notificare in anticipo le spedizioni assicurate.

I Franchisees hanno comunque l'obbligo di tenere a disposizione degli Assicuratori una copia digitale della “Questionario

di rischio” (Cfr. Allegato 4) debitamente compilata in ogni sua parte e relativa ad ogni singola spedizione di merce

rientrante nella presente garanzia.

Limitatamente agli orologi di lusso con valore superiore a € 7.500,00, il franchisee è tenuto a compilare il “Questionario

di rischio” (Cfr. Allegato 4) e inviarlo al servizio Web Assistance (safevalueart@agierresrl.it), fornendo tutte le

informazioni richieste nella sezione specificamente dedicata, ottenendo l’autorizzazione che perverrà via mail prima di

procedere con la spedizione.

Art. 10 REGOLAMENTAZIONE RISCHIO FURTO PER LE SPEDIZIONI EFFETTUATE CON AUTOMEZZI (escluse le

autovetture) DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELLA CONTRAENTE (inclusi quelli di proprietà di "padroncini" che

operano in esclusiva per la Contraente)

FURTO TOTALE (furto a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)

L'Assicuratore risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o dell'autocarro, del

rimorchio o del semirimorchio - durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendente che

comporti l'assenza anche momentanea dell'autista - a condizione che:

a) sull'autocarro, sul trattore nonché sul rimorchio o semirimorchio, quando vengono lasciati sganciati, sia

correttamente installato e messo in funzione un idoneo dispositivo antifurto certificato da un Organismo

accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000),

Gli antifurti per motrici ed autocarri dovranno risultare conformi alla direttiva 95/56 CE e/o al 1° o 2° o 3° livello

della norma CEI 79/17 e/o alla norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE.

Gli antifurti per rimorchi e semirimorchi dovranno risultare conformi al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51.

Laddove risulti installato un antifurto conforme al 2° o 3° livello delle norme CEI 79/17 o 79/51 e vengano forniti

inequivocabili elementi di testimoniabilità dell'avvenuto inserimento degli stessi, lo scoperto previsto nelle schede

denominata "Massimali di garanzia” e “Franchigie e/o scoperti” non verrà applicato;

oppure

b) gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed

attraverso continua presenza dell'autista (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze

dell'autoveicolo;

oppure

c) gli autoveicoli siano custoditi in locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare

ricevuta di custodia del veicolo stesso, oppure in aree di sosta, aree portuali o aeroportuali munite di valide

recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

oltre a quanto precede e fatto obbligo che vengano chiusi tutti i vetri, le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo.

Resta inteso che qualora, in caso di Sinistro risarcibile, non ricorressero le condizioni sopraindicate, gli Assicuratori

provvederanno ugualmente all'indennizzo spettante a termini di Polizza, ma l'importo dovuto verrà liquidato previa

deduzione dello scoperto indicato nelle schede denominata "Massimali di garanzia” e “Franchigie e/o scoperti”.

FURTO PARZIALE (furto non a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)

L'Assicuratore risponde dei danni relativi a furto parziale e/o furto di singoli colli interi.

È condizione essenziale che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti che comportino

l'assenza anche momentanea dell'autista, vengano rialzati tutti i vetri e chiusi ogni portiera e sportello dell'automezzo.

Gli eventuali danni verranno ammessi al risarcimento sempreché l'automezzo rechi tracce evidenti di scasso e/o

effrazione dei mezzi di chiusura.

Art. 11 WARRANTIES

- Abrogato -

Art. 12 GIACENZA PRESSO I CENTRI DEI FRANCHISEE

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare le perdite materiali e dirette occorse alle merci assicurate a seguito di

qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso a condizione che le merci assicurate si trovino esclusivamente

all'intero dei centri dei Franchisee.

I rischi di FURTO, RAPINA ed ESTORSIONE si intendono garantiti nei seguenti termini:

I) Furto delle cose assicurate

Relativamente ai danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate e condizione essenziale che:

A) gli enti oggetto della garanzia siano riposti in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusura;

B) che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati:

1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi

simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;

2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego

di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

3) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

II) Rapina anche iniziata dall'esterno / Estorsione

L'assicurazione è estesa:

C) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali di

proprietà della Contraente e/o delle Società del Gruppo identificate nei certificati di polizza e/o dei

franchisees che si riferiscono alle stesse, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o

minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

D) al caso di cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate

mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre

persone.

Esclusioni:

- danni indiretti in genere ed in particolare quelli derivanti da perdita d'uso e/o di profitti, ritardi e perdite di mercato;

- differenze di inventario o comunque mancanze od ammanchi non attribuibili ad uno specifico evento dannoso;

- furto perpetrato con destrezza

- giacenza delle merci all'aperto

- processi di lavorazione in genere

- vizio proprio e/o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea,

fermentazione, calo naturale, mancata o insufficiente refrigerazione o climatizzazione;

- atti od omissione commessi dalla Contraente o dall'Assicurata sia dolosamente sia temerariamente e con la

consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente. Qualora la Contraente o l'Assicurata non siano persone

fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano

investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;

- inidoneità dei magazzini allo stoccaggio dei beni assicurati;

- contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;

- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti

da potenza belligerante o contro la stessa;

- cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio o loro conseguenze, o tentativo a tale scopo;

- ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;

- atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per motivi politici;

- eventi atmosferici:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti e terremoto.

Art. 13 CLAUSOLA IMPIANTO DI ALLARME

La Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, che tutte le

aperture dei locali contenenti le cose assicurate sono protette da impianto di allarme in perfetto stato di efficienza.

La Contraente si obbliga a mettere in funzione l'impianto di allarme ogni qualvolta nei locali non ci sia attività lavorativa.

Qualora l'impianto suddetto fosse inefficiente e/o non funzionante, in caso di sinistro gli Assicuratori applicheranno lo

scoperto indicato nella scheda di polizza denominata "Franchigie e scoperti".

Art. 14 VALORE ASSICURABILE

Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, ai fini della determinazione del premio e della

liquidazione di eventuali danni, il valore assicurabile si intende quello indicato dal Cliente nel questionario compilato

precedentemente alla spedizione. Tale valore indicato non costituisce stima accettata da parte degli Assicuratori.

Si conviene di ricomprendere nel valore assicurabile anche i costi sostenuti dal Cliente per l'imballaggio e per la

spedizione della merce assicurata, dei quali dovrà essere data evidenza ai fini della liquidazione del danno.

Per quanto concerne i beni acquistati da Case d'Asta, il valore assicurabile deve intendersi comprensivo delle

commissioni applicate da queste ultime. Tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 30% del valore

del bene venduto e deve risultare da documentazione certa che indichi separatamente il valore di vendita e le

commissioni applicate. Resta comunque inteso che il valore indicato non costituisce stima accettata da parte degli

Assicuratori.

ART. 15 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno e costituito dalla differenza fra il valore assicurabile delle merci prima del sinistro e quello delle stesse nella

condizione in cui si trovano dopo il sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso degli Assicuratori, e costituito dalla

somma netta realizzata con la vendita.

In caso di danno parziale alla merce assicurata, gli Assicuratori rispondono delle spese di restauro, riparazione, ripristino

o rimpiazzo della parte danneggiata ed altresì del deprezzamento per la perdita di valore subito nella misura massima

del 50% del valore assicurato.

In caso di danno che colpisca un singolo oggetto che faccia parte di un'unica "opera" o di una "serie" o di una

"collezione", la Società indennizza il solo valore dell'oggetto danneggiato o il danno parziale dello stesso in conformità

al comma che precede; e pertanto escluso dal risarcimento il deprezzamento che detta "opera", "serie", "collezione"

abbia subito nel suo insieme per effetto del danno al singolo oggetto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE IV – MBE SAFEVALUE ESSENTIAL

-OmissisPREMESSA

-OmissisArt. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La presente sezione di polizza è operante per i soli rischi di Furto totale/parziale e Smarrimento della merce

assicurata dal ritiro e presa in consegna da parte del Centro MBE sino alla consegna al destinatario finale e

risultanti da dichiarazione del corriere incaricato per il trasporto. Tale indennizzo verrà calcolato sulla base del

valore di mercato effettivo della merce al momento del sinistro.

Art. 2 MERCI ASSICURATE

La presente Sezione di Polizza si intenderà applicabile a tutte quelle merci, prive di copertura assicurativa, per le

quali il cliente abbia aderito al servizio “MBE SafeValue Essential” che consiste in:

- ritiro dell’oggetto presso la sede del cliente o presso i centri MBE (franchisee);

- predisposizione dell’imballo, se non già effettuato in modo professionale;

- assicurazione;

- spedizione.

Art. 3 MERCI ESCLUSE

Sono escluse dall’assicurazione, salvo esplicito accordo fra le parti prima dell’inizio del trasporto, le spedizioni ed

i trasporti di:

- documenti;

- valigie;

- monete e francobolli in corso di validità;

- piante ed animali vivi, merci da trasportarsi a temperatura controllata;

- autoveicoli e motoveicoli;

- esplosivi.

Art. 4 MASSIMALI

€ 25.000,00.= per sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico evento.

€ 1.000,00.= per singola spedizione

Tale valore si intende inclusivo di spese di spedizione e imballaggio.

Dette somma si intendono garantite a Primo Rischio Assoluto.

Art. 5 OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE

La notifica dei rischi alla Compagnia avverrà mediante l’inserimento, a cura del franchisee, dei dati della

spedizione all’interno della piattaforma informatica gestita da MBE (Hub) con emissione della Scheda di rischio

relativa alla presente sezione (cfr. allegato 5).

Non vengono richiesti fotografie della merce e dell’imballaggio né documenti attestanti il valore.

Art. 6 PUDO

Si intende inclusa in garanzia la giacenza delle merci assicurate in corso di transito presso i punti PUDO come

precedentemente definiti.

La garanzia viene prestata all’interno della sezione “MBE SafeValue Essential”, fermo restando il massimale di

1.000€.

-OmissisArt. 7 PREMIO IMPONIBILE

-Omissis-

Si prega di notare che il presente documento è un estratto della polizza originale per cui in caso di discrepanze tra

questa versione ed il testo originale di polizza, quest’ultimo prevarrà sempre su qualsiasi altro documento:

https://www.mbe.it/downloads/3189/643/643_29.01.26_ITA_MBE%20SAFEVALUE%20ESTRATTO%20CONDIZIONI%202026.docx.pdf

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termini e restrizioni e si fonda sulle Condizioni Generali, Addizionali e Particolari della Polizza stipulata tra il Franchisor e

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia con costo inscindibile dal servizio MBE SafeValue.