Polizza assicurativa MBE Safe Value Art
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali, integrate, agli effetti della delimitazione e
della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della Legge Italiana, dalle clausole e condizioni richiamate
negli allegati che il Contraente dichiara di conoscere.
Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (inesatte o reticenti)
La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o
dell'Assicurato, i quali hanno l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo
momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio e sul suo apprezzamento.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
In particolare, il Contraente e/o Assicurato devono dichiarare:
a) se le merci appartengono alla categoria delle merci infiammabili, esplodenti, pericolose o deperibili;
b) se le merci siano di trasbordo o di rispedizione con indicazione del luogo di origine e della data di arrivo;
c) se siano previste clausole che comportino esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto
disposto dalla Legge o dalle Convenzioni Internazionali;
d) il nome della nave per gli effetti di cui all'articolo 523 del Codice della Navigazione;
e) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su
navi - traghetto e/o RO-RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate;
f) se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo.
Art. 3 - Condizioni di assicurabilità relative all’esecuzione del trasporto
L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi
conformi alla Clausola di Classificazione o eventuale analoga clausola straniera contenuta nel presente contratto.
La Società non risponde dei sinistri a determinare i quali abbia concorso la colpa con previsione dell'Assicurato
nell'utilizzazione del mezzo di trasporto, ove di questo l'Assicurato disponga, ovvero nella scelta del mezzo di trasporto
o del vettore, spedizioniere o altro intermediario allorché il trasporto sia affidato a terzi.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della Polizza
-OmissisArt. 5 - Stipulazione del contratto e successive modifiche
-OmissisArt. 6 - Coassicurazione
-OmissisArt. 7 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni
presso diversi Assicuratori, si applica l'Art. 1910 del Codice Civile.
Art. 8 - Aggravamento del rischio
Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.
Art. 9 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile. e rinuncia al relativo diritto di
recesso. Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all’applicazione di un premio minimo, l’importo versato dal
Contraente per l’annualità in corso si intende comunque acquisto dalla Compagnia e le eventuali rate di premio
successive alla comunicazione restano invariate.
Art. 10 - Imposte e/o tasse e/o oneri anche fiscali
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri anche fiscali stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e
futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico esclusivo dell'Assicurato anche se il
pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.
Art. 11 - Scoperto/Franchigia
In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello
scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, restando tale scoperto/franchigia e minimo a
carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo, farli
assicurare da altri.
Art. 12 - Sinistro
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti stabiliti in Polizza,
viene attribuito allo stesso sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi
direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Art. 13 - Sinistri - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose
che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione
mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il
progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 14 - Interpretazione del testo di Polizza
La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di Variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono
essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato
attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza, relative Appendici e Atti di Variazione, conservano il medesimo
particolare significato ovunque esse appaiano.
Art. 15 – NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO
CONSTATAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Il Contraente e/o Assicurato, a richiesta degli Assicuratori, sono tenuti a fornire gli elementi presi a base per la
determinazione del valore assicurato, nonché i documenti atti a comprovare il medesimo.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:
- comunicare all'Assicuratore, appena venga a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono
all'avvenimento;
- apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme
prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro ne abbia la detenzione fino
all'atto della riconsegna;
- chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna a destino,
l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dall'Assicuratore. La constatazione dei danni, occorrendo
mediante perizia, dovrà, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto
eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, dovrà essere redatto verbale in
contraddittorio con l'Amministrazione interessata.
Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui l'Assicuratore non ha un proprio Commissario di
Avaria o Perito designato, si dovrà richiamare l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o
dell’Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti Autorità locali.
In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere
effettuati non appena constatato il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;
fare quanto e possibile per evitare o diminuire il danno:
- l'Assicuratore ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e
senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa
contro ogni eventuale responsabile;
- compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dall'Assicuratore, che se ne assume ogni onere e
responsabilità;
- astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto dell'Assicuratore;
- fornire all'Assicuratore ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro ai fini dei
precedenti commi.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicheranno gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.
PAGAMENTO DEI DANNI
Il pagamento delle indennità sarà effettuato, contro rilascio di quietanza, quando l'Assicurato avrà:
- provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e, per le Assicurazioni a viaggio, consegnato
l'Originale della Polizza o il Certificato di Assicurazione;
- dichiarato se e quali altre Assicurazioni siano state stipulate sulla stessa merce;
- consegnato i documenti del trasporto, il certificato di avaria, il verbale e l'eventuale perizia relativi alla
constatazione del danno redatti a cura del Commissario di avaria o delle altre persone o Autorità indicate nell'Art.
"Obblighi in caso di Sinistro", nonché se richiesto dall'Assicuratore, ogni altro documento utile per accertare le
circostanze del Sinistro;
- consegnato, a richiesta dell'Assicuratore, la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- esibito la fattura e gli altri documenti originali comprovanti il valore risarcibile delle merci ai sensi dell'Art. "Valore
risarcibile".
CONDIZIONI ADDIZIONALI
Art. 1 CONTRAENTE
-OmissisArt. 2 MERCI ASSICURATE
Formano oggetto della presente garanzia le movimentazioni delle merci oggetto del servizio "MBE SafeValue” e/o "MBE
SafeValue 4 Business” e/o “MBE SafeValue Art" e/o “MBE SafeValue Essential” offerti dalla Contraente per il tramite dei
suoi franchisee, come meglio descritto nelle relative Sezioni di Polizza.
Art. 3 MERCI ESCLUSE
Vedasi quanto riportato nelle Sezioni di polizza.
Art. 4 VALIDITA’ TERRITORIALE
La polizza è valida per le spedizioni ed i trasporti effettuati nell’ambito dei paesi del Mondo intero, con esclusione delle
spedizioni e dei trasporti effettuati a/da/per/in:
1. i Paesi e territori sanzionati che sono soggetti alla Sanction Limitation and Exclusion Clause JC 2010/014 di
cui all’allegata clausola;
2. i seguenti Paesi: Cuba, Siria, Corea del Nord, Iran e Crimea, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavia (compreso Transnistria) Federazione Russa, Tajikistan, Turkmenistan,
Ucraina e Uzbekistan;
3. i seguenti Paesi: Afghanistan, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea,
Iraq, Libano, Libia, Mali, Myanmar, Nicaragua, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Venezuela, Yemen, Zimbabwe;
4. le località ed i paesi che al momento dell’inizio del trasporto risultino con livello di rischio classificato almeno
come “Very high” e/o superiore (come ad esempio Severe e/o Extreme) sul sito internet
f8cc2 gestito dall’organizzazione Exclusive Analysis.
Fermi i limiti previsti all’allegata Clausola denominata Sanction Limitation and Exclusion Clause JC 2010/014, per i
seguenti Paesi:
- i paesi di cui al precedente punto 3;
- le località ed i Paesi che al momento dell’inizio del trasporto risultino con livello di rischio classificato almeno
come “Very high” e/o superiore (come ad esempio Severe e/o Extreme) sul sito internet
f8cc2 gestito dall’organizzazione Exclusive Analysis.
A condizione che i Paesi sopra indicati non rientrino tra quelli soggetti alla Sanction Limitation and Exclusion
Clause JC 2010/014 di cui al punto 1 e/o dell’elenco previsto al punto 2, è data facoltà alla cliente di richiedere la
copertura - prima dell’inizio del rischio - per singoli trasporti e/o spedizioni che saranno eventualmente tenuti
coperti in base a termini e condizioni da convenirsi di volta in volta.
Art. 5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La garanzia Assicurativa viene prestata in base alle Condizioni Generali di Polizza integrate dalle seguenti clausole:
TERRESTRE
• Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009
• Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009;
• Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009 (limitatamente alle spedizioni a mezzo navi-traghetto).
AEREO
• Institute Cargo Clauses (Air) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009;
• Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.2009;
• Institute War Clauses (Air Cargo) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009 (con esclusione della tratta terrestre).
MARITTIMO
• Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009;
• Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009;
• Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009 (con esclusione della tratta terrestre).
Formano parte integrante della presente Polizza le seguenti allegate clausole:
• Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion
Clause Ed. 10.11.2003;
• Institute Classification Clause ed. 1.1.2001 e relativa tabella dei sovrappremi per età nave
• Marine Cyber Endorsement LMA 5403 Ed. 11/11/2019
• Cargo ISM Endorsement
• Termination of Transit Clause (Terrorism)
• Sanction Limitation Exclusion Clause JC2010/014
• Communicable Disease Exclusion Clause JC2020/011
Art. 6 MEZZI DI TRASPORTO E MASSIMALI
Vedasi quanto riportato nelle Sezioni di polizza.
Art. 7 SCOPERTO - FRANCHIGIA
Vedasi quanto riportato nelle Sezioni di polizza.
Art. 8 VALORE RISARCIBILE
Il valore risarcibile sarà determinato in base ai seguenti elementi:
per le merci nuove (ovvero tutte le merci spedite nell’imballo originario ed acquistate entro i tre mesi precedenti la
spedizione):
- valore di fattura di vendita; oppure
- scontrino fiscale del bene acquistato e spedito tramite MBE; oppure
- dichiarazione di valore supportata da un listino ufficiale di vendita; oppure
- valore dichiarato in base ad apposita scheda compilata e sottoscritta dal cliente (fino a € 4.000) – Cfr. Allegato 1.
per le merci usate:
- valore commerciale dell’oggetto al momento del sinistro.
Tali valori saranno aumentati del costo dell’imballaggio e del costo della spedizione sostenuti dal Cliente, dei quali
MBE dovrà dare evidenza.
Si conviene di includere nel valore assicurabile anche i dazi e gli altri oneri doganali, purché quantificabili sulla
base della stima preventivamente effettuata dai Centri MBE tramite gli strumenti informatici messi a disposizione
dal Franchisor, prevedendo l’indennizzo esclusivamente previa presentazione di documentazione comprovante i
dazi effettivamente sostenuti dal cliente MBE.
Di tali importi dovrà essere fornita idonea evidenza ai fini della liquidazione del danno.
L’importo totale così ottenuto (valore dichiarato della merce, costi di imballaggio, costi della spedizione, dazi e
altri oneri doganali) si intende interamente coperto dalla presente copertura.
I valori dichiarati non equivalgono a stima.
Salvo quanto eventualmente e diversamente previsto nelle Sezioni di polizza.
Art. 9 IMBALLAGGIO
Premesso che il franchisee si impegna, anche in nome e per conto delle Assicurate, ad imballare l’oggetto assicurato
consegnatogli dal cliente con la dovuta cura e diligenza, sia in relazione alla tipologia delle merci spedite sia in relazione
al mezzo di trasporto impiegato e alla relativa destinazione. Si precisa che l’imballaggio stesso così come attualmente
predisposto dal franchisee per l’effettuazione delle spedizioni si intende comunque accettato dalla Società. Ciò vale
anche per gli imballaggi di tipo professionale già predisposti da clienti “Business” dei franchisee.
Non sono compresi in copertura gli oggetti consegnati già imballati dall’utente, a meno che tale imballaggio non
sia di tipo professionale.
Salvo quanto eventualmente e diversamente previsto nelle Schede di polizza.
Art. 10 MERCI USATE
Dalla garanzia si intendono esclusi tutti i danni preesistenti o comunque non specificatamente attribuibili ad un
avvenimento di trasporto avvenuto durante l’operatività della presente polizza, nonché i danni di abrasione,
ammaccatura, graffiatura, scheggiatura, sverniciatura, ruggine, ossidazione o di natura estetica che non
compromettano la funzionalità del bene.
Art. 11 MERCI RESE
La garanzia Assicurativa viene estesa a coprire le eventuali "merci rese" purché riposte negli imballi originali e/o imballi
equivalenti. Si precisa che per merci rese si devono intendere esclusivamente quelle spedizioni (Assicurate con il
presente contratto) che giunte regolarmente a destino vengono respinte e/o restituite a qualsiasi titolo al mittente.
Art. 12 OPERAZIONI "CARICO E SCARICO"
Le operazioni di carico e scarico sul/dal mezzo di trasporto s'intendono Assicurate a condizione che le stesse vengano
effettuate con mezzi idonei. Si precisa che per "carico" si intende l'operazione di sollevamento delle merci per essere
deposte sul mezzo di trasporto, e per "scarico" l'operazione esattamente contraria.
Art. 13 NOTIFICA DEI RISCHI – REGISTRAZIONI
Vedasi quanto riportato nelle Sezioni di polizza.
Art. 14 TASSO APPLICABILE
-OmissisArt. 15 PREMIO MINIMO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
-OmissisArt. 16 CLAUSOLA TRAGHETTI
Viene convenuto fra le Parti che durante la permanenza degli autocarri a bordo di navi-traghetto in servizio fra porti dei
Compartimenti Marittimi Italiani ed Europei nonché del bacino del mediterraneo (se previsti dalla copertura), la garanzia
per le merci Assicurate, caricate a bordo degli autocarri, è prestata alle condizioni della presente Polizza, compreso il
rischio di getto e/o asporto dal mare.
Art. 17 CARICAZIONE SOPRACOPERTA
Relativamente ai trasporti marittimi o per acque interne, a parziale deroga e complemento di quanto previsto
dall’Art. 8 delle Condizioni Generali, in caso di caricazione sopracoperta di merci non in container all’insaputa
dell’Assicurata, la garanzia si intende prestata a termini delle Institute Cargo Clauses (C) ed. 1.1.2009 con
l'inclusione del rischio di furto, mancata consegna e smarrimento nonché getto e/o asporto della merce da parte
del mare, ferme restando, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite.
La limitazione di cui sopra non si applica in caso di trasporti a mezzo navi portacontainer e/o navi traghetto e/o
navi Ro/Ro.
Art. 18 AVARIA COMUNE
I contributi provvisori di avaria comune saranno rimborsati dalla Società in proporzione ed entro i limiti della
somma assicurata, dietro presentazione delle ricevute di deposito debitamente girate in bianco dal depositante.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurata del contributo di avaria comune dovuto dal medesimo in base
ad apposito regolamento fatto in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino,
sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente polizza.
L’operatività della presente clausola non determina in alcun caso un incremento della somma assicurata. Pertanto,
nel caso in cui la somma assicurata ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società risultasse
inferiore al valore contributivo, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del
contributo espresso in valuta diversa da quella di polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del
compimento della spedizione.
Art. 19 MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO
La Società non risponde, in nessun caso, di qualsiasi perdita, danno o spesa, occorsi o sostenuti alle merci
assicurate a seguito di mancata effettuazione del viaggio previsto o dall’impedimento o cambiamento del
medesimo dovuti ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive ed atti qualsiasi di Governi, Autorità o popoli.
Art. 20 DANNI ALLE CONFEZIONI
In caso di danno, risarcibile a termini di polizza, ad etichette, capsule, scatole, astucci, involucri od altro materiale
costituente la confezione della merce assicurata senza che vi sia stato danno al prodotto, la Società si impegna a
rimborsare esclusivamente l'ammontare relativo al costo del nuovo confezionamento con il limite massimo del valore
assicurato.
Art. 21 CONSTATAZIONE DEI DANNI
Fermo restando quanto previsto dagli art. 10 e segg. delle Condizioni Generali l’Assicurata è tenuta a:
• dare disposizioni affinché in caso di sinistro grave sia data immediata notizia telefonica o scritta alla Società
AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Milano – Piazza Vetra 17 - Telefono 02/36901 –
e-mail: denunce.marine@aig.com onde la stessa possa disporre per l'intervento del proprio Commissario di
Avaria sul luogo del sinistro;
• prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno
• non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del
veicolo e del carico prima dell’intervento del Commissario d’Avaria o del perito designato dalla Società.
L’Assicurata dovrà, inoltre, espletare tutti gli atti necessari per la definizione del danno, la tutela e la salvaguardia
dei diritti della Società, permettere la rilevazione delle merci danneggiate, mettere a disposizione tutti i
documenti a prova dell'esistenza, genere e valore delle merci assicurate, nonché salvaguardare i diritti di rivalsa
nei confronti di ogni eventuale responsabile.
In caso di furto o rapina, l’Assicurata, o chi per essa, dovrà darne immediata denuncia alle Autorità fornendo
circostanziata descrizione dei fatti, gli elementi idonei a identificare e quantificare la merce, le generalità
dell’autista, di eventuali accompagnatori e testimoni, nonché l’esistenza e l’eventuale attivazione di
apparecchiature antifurto o altri sistemi di protezione e ottenere copia della denuncia.
Art. 22 PERITO INCARICATO
Si conviene tra le Parti che la gestione dei sinistri è affidata alla seguente Società peritale:
● Lercari S.r.l.
Art. 23 CHIUSA INCHIESTA
Qualora a seguito di un sinistro sia avviata dalle competenti Autorità un’inchiesta giudiziaria sui fatti che hanno
determinato il sinistro, la Società non si avvarrà della facoltà di rinviare la liquidazione del danno sino alla presentazione
del documento di chiusa inchiesta.
Quanto sopra non potrà tuttavia essere fatto valere nel caso sia fondato ritenere che il sinistro sia stato determinato da
dolo della Contraente e/o Assicurata nonché infedeltà e/o azione dolosa dei rispettivi dipendenti.
L’Assicurata si impegna comunque a fornire la suddetta documentazione di chiusa inchiesta non appena predisposta
dalle Autorità ed a restituire alla Società quanto dalla stessa liquidato nel caso in cui dovessero emergere
comportamenti dolosi a suo carico.
Art. 24 MERCI FATTURATE IN VALUTA
Nel caso di danni subiti dalle merci assicurate che risultino vendute/acquistate in valuta estera, gli stessi saranno risarciti
in Euro con controvalore da conteggiarsi al giorno dell'emissione della fattura stessa.
L’assicurazione in valuta estera sarà ammessa a condizione che il pagamento del premio corrispondente sia effettuato
nella stessa valuta.
Art. 25 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE
L’omissione di dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore
e/o omissione e/o ritardata comunicazione non intenzionale od involontaria commessa dalla stessa o dalle persone di cui
deve rispondere a norma di legge, nonché amministratori e/o dirigenti non pregiudicheranno questa assicurazione.
Resta inteso che la Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio calcolato
proporzionalmente rispetto al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza
aggravante si è verificata ed anche se nel frattempo il rischio si è concluso.
Art. 26 RIVALSA
L'azione di rivalsa nei confronti di Terzi sarà esperita nei termini consentiti dalle Leggi e/o Convenzioni Nazionali ed
Internazionali applicabili, impegnandosi la Contraente, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, a compiere tutti gli
atti necessari per salvaguardare detta azione di rivalsa nei confronti dei Terzi responsabili.
Art. 27 ABBANDONO
L'Assicurato, limitatamente a Sinistri verificatisi nel corso del viaggio marittimo o aereo o per acque interne e risarcibili a
termini del contratto, può abbandonare all'Assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi
rispettivamente previsti dagli Artt. 541 e 1007 del Codice della Navigazione.
Art. 28 LIMITE DELL'INDENNIZZO
La somma Assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore oltre i compensi dei suoi
commissari di avaria o periti (che sono rimborsabili ogni qualvolta il danno sia a carico dell'Assicuratore).
Le spese straordinarie non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico dell'Assicuratore saranno
da questi rimborsate, salvo che non siano ammissibili in avaria generale, in proporzione alla somma Assicurata e anche in
eccedenza alla stessa.
Rientrano nella suddetta casistica, previo accordo con gli Assicuratori, anche le spese di rispedizione delle merci in
seguito a Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza.
Art. 29 ISPEZIONI DELLA COMPAGNIA
Si conviene che gli Assicuratori hanno il diritto in qualsiasi momento, purché nelle ore d'ufficio, di effettuare ispezioni e
verifiche di tutte le registrazioni e documenti della Contraente che possano avere attinenza con la presente copertura
Assicurativa.
Art. 30 DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO
-OmissisArt. 31 DISDETTA DAL CONTRATTO
-OmissisArt. 32 DISDETTA RISCHI GUERRA E SCIOPERI
Per quanto riguarda la garanzia per i rischi di guerra e/o scioperi gli Assicuratori possono liberarsi da tale impegno
in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne le spedizioni da e per gli Stati
Uniti per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall’invio della
relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata o PEC.
Tale impegno per i rischi scioperi cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di
guerra, vi sia o non vi sia dichiarazione di guerra, tra almeno due dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti
d’America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.
Di conseguenza, le applicazioni successive allo scadere delle suddette 48 ore non sono assicurabili per i rischi
scioperi e gli Assicuratori non saranno tenuti ad effettuare alla Contraente/Assicurata alcuna notifica di disdetta.
Art. 33 ESCLUSIONE RISCHI GUERRA IN CASO DI GUERRA TRA LE CINQUE POTENZE
Il presente articolo esclude perdite, danni, responsabilità o spese derivanti dallo scoppio di una guerra (che vi sia o
meno una dichiarazione di guerra) tra almeno due dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia,
Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.
Art. 34 LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto e tutti i suoi allegati sono regolati dalla legge italiana e assoggettati alla giurisdizione italiana.
Art. 35 DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non riferito nella presente Polizza, le Parti Contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e Leggi
complementari della Repubblica Italiana.
Art. 36 FORO COMPETENTE
Le parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 28 C.C., che per ogni controversia nascente
dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente
competente il Foro di Milano.
Art. 37 COASSICURAZIONE E DELEGA
-OmissisArt. 38 INTERMEDIARIO
-Omissis-
CONDIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE III – MBE SAFEVALUE ART
Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La presente Assicurazione si intende prestata al fine di garantire l'attività della Contraente e dei suoi Franchisee
(ovvero, gli Assicurati), la quale consiste:
● Nella ricezione, da parte dei singoli centri di raccolta dei Franchisee, della merce da assicurare priva di imballaggio,
come consegnata dai Clienti;
● Nella predisposizione di apposito e idoneo imballaggio, corrispondente alle caratteristiche della merce da
assicurare, eseguito in modo professionale dall'Assicurato;
● Nella spedizione della merce imballata di proprietà del singolo Cliente dell'Assicurato.
La garanzia si intende operante dal momento del ritiro e presa in consegna della merce assicurata presso la sede del
Cliente o presso i centri MBE (franchisee), presso il singolo centro del Franchisee, prosegue durante la giacenza presso
quest'ultimo (per un massimo di 48 ore dal momento della consegna) ai sensi dell'Art. 12 "Giacenza Presso i Centri dei
Franchisee" di cui alle Condizioni Particolari, e continua durante l'ordinario corso di transito di suddette merci fino alla
consegna presso il destinatario finale.
Nei casi in cui, per motivi non riconducibili alla operatività della contraente, non fosse possibile rispettare il limite
temporale di 48 ore sopraindicato, la copertura sarà ugualmente operante ma con un limite di €. 25.000,00 per collo e €.
100.000,00 in aggregato per singolo centro MBE e per evento.
Con esclusivo riferimento ai Clienti "Business", si conviene che la garanzia operi anche nel caso in cui l'imballaggio sia
effettuato da quest'ultimi e non dall'Assicurata, qualora lo stesso sia realizzato in modo professionale; per la suddetta
categoria di Clienti, la copertura si intende estesa anche all'eventuale tragitto intercorrente tra la presa in consegna
della merce presso la sede del Cliente ed il centro del Franchisee.
Art. 2 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni causati da:
a) dolo e/o colpa grave del Contraente; qualora il Contraente non sia persona fisica, ha rilievo il dolo e/o la colpa grave
dei suoi legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali e dei suoi
dipendenti;
b) furto con destrezza;
c) vizio proprio, qualità insite, deterioramento e lesioni preesistenti delle merci assicurate; screpolature preesistenti e
conseguenti cadute di colore;
d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio, qualora non effettuati dalla Contraente e salvo quanto previsto dall'Art.
"Imballo Accettato";
e) influenza di temperatura, umidita ed in genere di clima se non conseguenti a guasto e/o arresto dell'impianto di
climatizzazione;
f) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini.
Art. 3 MERCI ASSICURATE
Formano oggetto della presente garanzia i trasporti e spedizioni di merci "Fine Art" inerenti all'attività della Contraente
come sopra descritta, aventi valore pari o superiore ad € 1.000,00, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:
● Beni provenienti da Case d'asta;
● Oggetti realizzati in materiale prezioso;
● Oggetti aventi valore artistico;
● Oggetti d'antiquariato (incluse monete e banconote);
● Oggetti da collezionismo (incluse monete e banconote).
Art. 4 RIMBORSO NOLI AEREI
● In caso di perdita o danni ai beni Assicurati coperti dalla presente Polizza, resta inteso che gli Assicuratori
rimborseranno i costi addizionali dei noli aerei sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione dell'oggetto Assicurato e/o
di parti di ricambio anche se in origine i beni Assicurati non erano stati spediti per via aerea.
● Quanto sopra si applicherà anche in caso di avaria generale nel caso debbano essere rispettati tempi di consegna
predefiniti.
● Il limite di risarcimento relativo a questa clausola non potrà eccedere l'importo di € 15.000,00 per Sinistro e/o serie
di Sinistri derivante da uno stesso avvenimento e per annualità assicurativa.
Art. 5 MERCI ESCLUSE
Sono espressamente escluse dall'Assicurazione le seguenti merci: carte valori, monete (salvo quanto previsto all'articolo
3), documenti, merci aventi valore di affezione, masserizie ed effetti d'uso, esplosivi, animali vivi, merci danneggiate e/o
avariate nonché - salvo patto contrario - merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata, telefoni cellulari e
tablets.
Per quanto concerne le merci di proprietà dei dipendenti della Contraente e degli altri soggetti a favore dei quali è
operante la garanzia, le stesse si intenderanno assicurabili qualora vengano rispettate le medesime condizioni (formali
ed operative) previste per le merci di proprietà di terzi.
Art. 6 CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'
Durante il trasporto la garanzia e subordinata alle seguenti condizioni:
● che il trasporto terrestre venga affidato solamente ed esclusivamente ai corrieri che hanno stipulato convenzioni
e/o accordi con il franchisor.
● che nei trasporti a mezzo autocarro siano utilizzati veicoli furgonati adeguatamente attrezzati e ininterrottamente
sorvegliati anche durante le soste;
● che nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi;
● che durante le traversate marittime con navi traghetto RO-RO le merci rimangano a bordo degli autocarri;
● che nei trasporti marittimi le merci siano poste in container ovvero siano caricate sottocoperta;
● che durante i trasporti lagunari o lacuali siano utilizzati mezzi esclusivamente dedicati e ininterrottamente
sorvegliati anche durante le soste;
● che nei trasporti a mezzo aereo, all'atto della compilazione del documento di trasporto, siano riportate le
indicazioni necessarie all'identificazione del tipo di merce trasportata e delle particolarità della stessa:
● che durante le giacenze di transito, nelle quali le merci rimangono in consegna al vettore, le stesse siano custodite
in locali chiusi con impianto antintrusione attivato ovvero sorvegliate ininterrottamente.
Art. 7 MASSIMALI DI GARANZIA
Le somme massime che gli Assicuratori garantiscono per ogni Sinistro o serie di Sinistri derivanti da un unico
avvenimento, sono limitate a:
€ 200.000,00 per ogni nave;
€ 200.000,00 per ogni nave-traghetto e/o roll-on/roll-off;
€ 200.000,00 per ogni chiatta fluviale;
€ 200.000,00 per ogni giacenza tecnica in corso di transito;
€ 200.000,00 per ogni vagone e/o convoglio ferroviario;
€ 200.000,00 per ogni aereo;
€ 200.000,00 per ogni autocarro, autotreno, autoarticolato e furgone di Terzi;
€ 200.000,00 per ogni autocarro, autotreno, autoarticolato e furgone di proprietà della Contraente;
€ 15.000,00 per spese relative a "costi di smaltimento e/o distruzione".
Sino alla concorrenza dei suddetti limiti e sottolimiti convenuti, la presente sezione III - SafeValue Art opera a Primo
Rischio Assoluto.
Nel caso in cui la Contraente avesse la necessita di assicurare somme superiori ai limiti sopra indicati, la stessa dovrà
darne comunicazione agli Assicuratori prima dell'inizio del viaggio ed ottenere la relativa autorizzazione scritta.
Eventuali eccedenze di massimale verranno garantite nella forma "A Valore Intero".
Art. 8 FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
I danni e le perdite risarcibili a termini della presente Polizza saranno cosi liquidati:
● Con deduzione dello scoperto del 10% dell’importo indennizzabile - con un minimo di 1.000€ - relativamente alle
spedizioni di merce con valore superiore o uguale ad € 10.000,00;
● Con deduzione dello scoperto del 20%, dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 1.000,00 durante la
giacenza presso il singolo centro del franchisee, qualora l'impianto di allarme fosse inefficiente e/o non
funzionante.
Art. 9 NOTIFICA DEI RISCHI
La Contraente e/o le Società del Gruppo identificate nei certificati di polizza e/o i franchisees che si riferiscono alle
stesse, non sono tenuti a notificare in anticipo le spedizioni assicurate.
I Franchisees hanno comunque l'obbligo di tenere a disposizione degli Assicuratori una copia digitale della “Questionario
di rischio” (Cfr. Allegato 4) debitamente compilata in ogni sua parte e relativa ad ogni singola spedizione di merce
rientrante nella presente garanzia.
Limitatamente agli orologi di lusso con valore superiore a € 7.500,00, il franchisee è tenuto a compilare il “Questionario
di rischio” (Cfr. Allegato 4) e inviarlo al servizio Web Assistance (safevalueart@agierresrl.it), fornendo tutte le
informazioni richieste nella sezione specificamente dedicata, ottenendo l’autorizzazione che perverrà via mail prima di
procedere con la spedizione.
Art. 10 REGOLAMENTAZIONE RISCHIO FURTO PER LE SPEDIZIONI EFFETTUATE CON AUTOMEZZI (escluse le
autovetture) DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELLA CONTRAENTE (inclusi quelli di proprietà di "padroncini" che
operano in esclusiva per la Contraente)
FURTO TOTALE (furto a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)
L'Assicuratore risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o dell'autocarro, del
rimorchio o del semirimorchio - durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendente che
comporti l'assenza anche momentanea dell'autista - a condizione che:
a) sull'autocarro, sul trattore nonché sul rimorchio o semirimorchio, quando vengono lasciati sganciati, sia
correttamente installato e messo in funzione un idoneo dispositivo antifurto certificato da un Organismo
accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000),
Gli antifurti per motrici ed autocarri dovranno risultare conformi alla direttiva 95/56 CE e/o al 1° o 2° o 3° livello
della norma CEI 79/17 e/o alla norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE.
Gli antifurti per rimorchi e semirimorchi dovranno risultare conformi al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51.
Laddove risulti installato un antifurto conforme al 2° o 3° livello delle norme CEI 79/17 o 79/51 e vengano forniti
inequivocabili elementi di testimoniabilità dell'avvenuto inserimento degli stessi, lo scoperto previsto nelle schede
denominata "Massimali di garanzia” e “Franchigie e/o scoperti” non verrà applicato;
oppure
b) gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed
attraverso continua presenza dell'autista (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze
dell'autoveicolo;
oppure
c) gli autoveicoli siano custoditi in locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare
ricevuta di custodia del veicolo stesso, oppure in aree di sosta, aree portuali o aeroportuali munite di valide
recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.
oltre a quanto precede e fatto obbligo che vengano chiusi tutti i vetri, le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo.
Resta inteso che qualora, in caso di Sinistro risarcibile, non ricorressero le condizioni sopraindicate, gli Assicuratori
provvederanno ugualmente all'indennizzo spettante a termini di Polizza, ma l'importo dovuto verrà liquidato previa
deduzione dello scoperto indicato nelle schede denominata "Massimali di garanzia” e “Franchigie e/o scoperti”.
FURTO PARZIALE (furto non a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)
L'Assicuratore risponde dei danni relativi a furto parziale e/o furto di singoli colli interi.
È condizione essenziale che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti che comportino
l'assenza anche momentanea dell'autista, vengano rialzati tutti i vetri e chiusi ogni portiera e sportello dell'automezzo.
Gli eventuali danni verranno ammessi al risarcimento sempreché l'automezzo rechi tracce evidenti di scasso e/o
effrazione dei mezzi di chiusura.
Art. 11 WARRANTIES
- Abrogato -
Art. 12 GIACENZA PRESSO I CENTRI DEI FRANCHISEE
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare le perdite materiali e dirette occorse alle merci assicurate a seguito di
qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso a condizione che le merci assicurate si trovino esclusivamente
all'intero dei centri dei Franchisee.
I rischi di FURTO, RAPINA ed ESTORSIONE si intendono garantiti nei seguenti termini:
I) Furto delle cose assicurate
Relativamente ai danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate e condizione essenziale che:
A) gli enti oggetto della garanzia siano riposti in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusura;
B) che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati:
1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi
simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego
di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
II) Rapina anche iniziata dall'esterno / Estorsione
L'assicurazione è estesa:
C) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali di
proprietà della Contraente e/o delle Società del Gruppo identificate nei certificati di polizza e/o dei
franchisees che si riferiscono alle stesse, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o
minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
D) al caso di cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate
mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre
persone.
Esclusioni:
- danni indiretti in genere ed in particolare quelli derivanti da perdita d'uso e/o di profitti, ritardi e perdite di mercato;
- differenze di inventario o comunque mancanze od ammanchi non attribuibili ad uno specifico evento dannoso;
- furto perpetrato con destrezza
- giacenza delle merci all'aperto
- processi di lavorazione in genere
- vizio proprio e/o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea,
fermentazione, calo naturale, mancata o insufficiente refrigerazione o climatizzazione;
- atti od omissione commessi dalla Contraente o dall'Assicurata sia dolosamente sia temerariamente e con la
consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente. Qualora la Contraente o l'Assicurata non siano persone
fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano
investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- inidoneità dei magazzini allo stoccaggio dei beni assicurati;
- contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti
da potenza belligerante o contro la stessa;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio o loro conseguenze, o tentativo a tale scopo;
- ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per motivi politici;
- eventi atmosferici:
- inondazioni, alluvioni, allagamenti e terremoto.
Art. 13 CLAUSOLA IMPIANTO DI ALLARME
La Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, che tutte le
aperture dei locali contenenti le cose assicurate sono protette da impianto di allarme in perfetto stato di efficienza.
La Contraente si obbliga a mettere in funzione l'impianto di allarme ogni qualvolta nei locali non ci sia attività lavorativa.
Qualora l'impianto suddetto fosse inefficiente e/o non funzionante, in caso di sinistro gli Assicuratori applicheranno lo
scoperto indicato nella scheda di polizza denominata "Franchigie e scoperti".
Art. 14 VALORE ASSICURABILE
Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, ai fini della determinazione del premio e della
liquidazione di eventuali danni, il valore assicurabile si intende quello indicato dal Cliente nel questionario compilato
precedentemente alla spedizione. Tale valore indicato non costituisce stima accettata da parte degli Assicuratori.
Si conviene di ricomprendere nel valore assicurabile anche i costi sostenuti dal Cliente per l'imballaggio e per la
spedizione della merce assicurata, dei quali dovrà essere data evidenza ai fini della liquidazione del danno.
Per quanto concerne i beni acquistati da Case d'Asta, il valore assicurabile deve intendersi comprensivo delle
commissioni applicate da queste ultime. Tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 30% del valore
del bene venduto e deve risultare da documentazione certa che indichi separatamente il valore di vendita e le
commissioni applicate. Resta comunque inteso che il valore indicato non costituisce stima accettata da parte degli
Assicuratori.
ART. 15 DETERMINAZIONE DEL DANNO
Il danno e costituito dalla differenza fra il valore assicurabile delle merci prima del sinistro e quello delle stesse nella
condizione in cui si trovano dopo il sinistro.
Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso degli Assicuratori, e costituito dalla
somma netta realizzata con la vendita.
In caso di danno parziale alla merce assicurata, gli Assicuratori rispondono delle spese di restauro, riparazione, ripristino
o rimpiazzo della parte danneggiata ed altresì del deprezzamento per la perdita di valore subito nella misura massima
del 50% del valore assicurato.
In caso di danno che colpisca un singolo oggetto che faccia parte di un'unica "opera" o di una "serie" o di una
"collezione", la Società indennizza il solo valore dell'oggetto danneggiato o il danno parziale dello stesso in conformità
al comma che precede; e pertanto escluso dal risarcimento il deprezzamento che detta "opera", "serie", "collezione"
abbia subito nel suo insieme per effetto del danno al singolo oggetto.
CONDIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE IV – MBE SAFEVALUE ESSENTIAL
-OmissisPREMESSA
-OmissisArt. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La presente sezione di polizza è operante per i soli rischi di Furto totale/parziale e Smarrimento della merce
assicurata dal ritiro e presa in consegna da parte del Centro MBE sino alla consegna al destinatario finale e
risultanti da dichiarazione del corriere incaricato per il trasporto. Tale indennizzo verrà calcolato sulla base del
valore di mercato effettivo della merce al momento del sinistro.
Art. 2 MERCI ASSICURATE
La presente Sezione di Polizza si intenderà applicabile a tutte quelle merci, prive di copertura assicurativa, per le
quali il cliente abbia aderito al servizio “MBE SafeValue Essential” che consiste in:
- ritiro dell’oggetto presso la sede del cliente o presso i centri MBE (franchisee);
- predisposizione dell’imballo, se non già effettuato in modo professionale;
- assicurazione;
- spedizione.
Art. 3 MERCI ESCLUSE
Sono escluse dall’assicurazione, salvo esplicito accordo fra le parti prima dell’inizio del trasporto, le spedizioni ed
i trasporti di:
- documenti;
- valigie;
- monete e francobolli in corso di validità;
- piante ed animali vivi, merci da trasportarsi a temperatura controllata;
- autoveicoli e motoveicoli;
- esplosivi.
Art. 4 MASSIMALI
€ 25.000,00.= per sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico evento.
€ 1.000,00.= per singola spedizione
Tale valore si intende inclusivo di spese di spedizione e imballaggio.
Dette somma si intendono garantite a Primo Rischio Assoluto.
Art. 5 OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE
La notifica dei rischi alla Compagnia avverrà mediante l’inserimento, a cura del franchisee, dei dati della
spedizione all’interno della piattaforma informatica gestita da MBE (Hub) con emissione della Scheda di rischio
relativa alla presente sezione (cfr. allegato 5).
Non vengono richiesti fotografie della merce e dell’imballaggio né documenti attestanti il valore.
Art. 6 PUDO
Si intende inclusa in garanzia la giacenza delle merci assicurate in corso di transito presso i punti PUDO come
precedentemente definiti.
La garanzia viene prestata all’interno della sezione “MBE SafeValue Essential”, fermo restando il massimale di
1.000€.
-OmissisArt. 7 PREMIO IMPONIBILE
-Omissis-
Si prega di notare che il presente documento è un estratto della polizza originale per cui in caso di discrepanze tra
questa versione ed il testo originale di polizza, quest’ultimo prevarrà sempre su qualsiasi altro documento:
© 2026 Mail Boxes Etc. | La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di questo file è esclusiva del Franchisor e MBE.
Mail Boxes Etc. e MBE SafeValue sono marchi registrati e utilizzati per concessione di MBE Worldwide S.p.A. (tutti i
diritti sono riservati). Qualsiasi riproduzione o distribuzione non è autorizzata. Il servizio MBE SafeValue è soggetto a
termini e restrizioni e si fonda sulle Condizioni Generali, Addizionali e Particolari della Polizza stipulata tra il Franchisor e
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia con costo inscindibile dal servizio MBE SafeValue.
